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STATUTO dell'associazione P.R.U.A.

CAPITOLO I – Forma sociale

Art. 1 Denominazione e sede legale.
E’ costituita l’Associazione P.R.U.A.Progetto Risorse Umane per l’Autonomia, con sede in Palermo, Via Umberto Giordano n°116;
L’Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha fini di lucro.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede legale della Associazione e di istituire altre sedi operative.

Art. 2 Finalità principali ed attività.
L‘Associazione è indipendente da organizzazioni e partiti politici, è apolitica e aconfessionale. Essa ha scopi e carattere rigorosamente scientifici e professionali ed intende operare nell’ambito della promozione della Cultura e della Economia della Conoscenza e si dà, pertanto i seguenti scopi:
a) intervenire nei processi di trasformazione delle organizzazioni pubbliche e private nazionali, comunitarie e extracomunitarie mediante apporto consulenziale finalizzato a definire le analisi organizzative e dei bisogni formativi, la progettazione, lo svolgimento di percorsi di apprendimento organizzativo nonché la conseguente valutazione dei risultati;
b) promuovere e realizzare progetti volti al miglioramento delle prestazioni di soggetti pubblici e privati operanti in qualsiasi settore attraverso:
– la definizione di politiche del Personale, di sistemi di incentivazione e di sistemi motivazionali;
– l’analisi, l’implementazione e/o la definizione ex novo delle politiche e delle strategie di comunicazione interna ed esterna;
c) favorire i processi di apprendimento e di miglioramento delle capacità cognitive in tutte le fasce d’età ed in tutti i contesti sociali, economici ed istituzionali;
d) accompagnare le organizzazioni pubbliche e private, mediante adeguati percorsi formativi ed interventi organizzativi nell’ottica del miglioramento continuo, verso l’acquisizione di ogni forma presente e futura dicertificazione di Qualità;
e) promuovere e realizzare progetti volti:
– al miglioramento della qualità della vita in ogni contesto;
– alla promozione della salute, del benessere e della prevenzione degli infortuni;
– all’intervento in campo psicologico, pedagogico, andragogico, didattico, sociale, politico, attitudinale, psicologico di comunità, di orientamento scolastico, universitario professionale e manageriale, interculturale e interrazziale, sociologico, informatico a qualsiasi livello;
f) valorizzare, attraverso l’attivazione di processi di consapevolezza e di individuazione produttiva, le risorse ambientali, territoriali, umane e culturali presenti sul territorio operando sulla trasformazione culturale e sulla capacità progettuale e realizzativa di esponenti istituzionali pubblici a qualsiasi livello territoriale, di dirigenti pubblici e privati, insegnanti, esponenti del Volontariato e del Terzo Settore, professionisti, dipendenti pubblici e privati;
g) svolgere attività di alta formazione e di consulenza manageriale nei confronti di altre società, enti o istituzioni pubbliche e private anche sul versante della formazione dei formatori;
h) promuovere e realizzare ricerche e studi in ambito psicologico, pedagogico, andragogico, didattico, organizzativo, amministrativo, storico, sociale, economico, interculturale e della tutela dei territori e degli ambienti anche mediante organizzazione di convegni, seminari e/o manifestazione di altro genere attraverso l’utilizzazione di strumenti multimediali, la produzione e la vendita di trasmissioni televisive e di corsi a distanza;
i) promuovere, diffondere e favorire ricerca, sviluppo e innovazione nonché scambi commerciali, partenariati e ogni forma di cooperazione internazionale finalizzata allo sviluppo tra imprese e pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
l) raccogliere, catalogare, strutturare e vendere informazioni finalizzate a favorire processi di sviluppo in contesti pubblici e privati, anche mediante la realizzazione di librerie, siti e repertori di tipo informatico e il ricorso alle reti Internet;
m) realizzare reti di comunicazioni integrate per conto di sistemi di sviluppo pubblici, privati o misti;
n) promuovere scambi, realizzare associazioni temporanee di impresa, ogni forma di partneriato con soggetti pubblici e privati, aventi o non aventi scopo di lucro, per l’intervento a fini di sviluppo
o) incentivare la ricerca e lo studio nei settori sopra individuati attraverso l’istituzione di borse di studio, premi, contratti di ricerca e altre iniziative inclusa la pubblicazione di lavori e contributi scientifici meritevoli di attenzione;
p) istituire scuole di ogni ordine e grado, accademie, centri di studio e ricerca, libere Università, masters e corsi post universitari e post diploma nel territorio nazionale, dell’Unione Europea e dei Paesi extracomunitari;
q) partecipare a gare e bandi pubblici per l’assegnazione di incarichi concernenti la selezione del personale, la formazione, lo sviluppo organizzativo nonché la fornitura di contenuti e mezzi necessari allo svolgimento di servizi di apprendimento, sviluppo organizzativo e comunicazione interna ed esterna;
r) organizzare, pubblicizzare e vendere, mediante gestione diretta o indiretta, eventi educativi rivolti a singoli giovani e/o adulti e/o ad organizzazioni pubbliche e private finalizzate all’ informazione, alla formazione, e allo stimolo culturale e realizzate in contesti naturali secondo la metolodogia out door;
s) stipulare accordi, convenzioni, intese e patti con soggetti pubblici e privati nell’ambito di ogni forma di intervento formativo e organizzativo finalizzato allo sviluppo di individui, comunità e territori;
t) concorrere all’occupazione giovanile e adulta attraverso la partecipazione a piani di inserimento di soggetti disoccupati, inoccupati, a rischio di disoccupazione, cassintegrati e o in liste di mobilità da impiegare con ruoli diversi nelle suddette attività;
u) organizzare, promuovere, vendere e gestire servizi di placement e out placement;
v) organizzare, promuovere, vendere e gestire servizi individuali e collettivi di tutoring, counselling e mentoring nonché finalizzati a contenere ogni fenomeno di marginalizzazione e di mobbing e a sviluppare le capacità manageriali e delle abilità gestionali individuali e di gruppo in ogni settore;
z) organizzare, promuovere, vendere e gestire viaggi di istruzione e formazione, anche linguistica, per giovani e adulti in ogni parte del mondo.
L‘Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, può avvalersi di tutti gli strumenti legislativi e legali all‘uopo previsti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque anche indirettamente ai medesimi.
L’Associazione potrà agire in tutto il mondo fintanto che rispetti le leggi imposte dal paese ospite.

Art. 3 Fonti di finanziamento.
L’Associazione P.R.U.A.Progetto Risorse Umane per l’Autonomia – intende trarre le risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi dei soci;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti od istituzioni pubbliche, italiani o stranieri;
d) contributi di enti internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) entrate derivanti da ogni altro mezzo di finanziamento ammesso dalla leggi vigenti.

 

CAPITOLO II – Soggetti attivi e forme associative

Art. 4 Gli associati
L’appartenenza a P.R.U.A.Progetto Risorse Umane per l’Autonomia– si esplica in qualità di:
a) Socio fondatore;
b) Socio ordinario;
c) Socio sostenitore;
d) Socio onorario.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, intervenendo al relativo atto. I soci fondatori sono di diritto soci ordinari.
Sono soci ordinari tutti coloro – persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni o associazioni – che sono interessati alle finalità dell’Associazione descritte nell’art. 2, ammessi con voto favorevole all’unanimità del Consiglio Direttivo e di almeno 2/3 dei soci ordinari.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati che con il loro volontario contributo consentiranno di sviluppare l’attività statutaria.
Sono soci onorari coloro che saranno invitati dal Consiglio Direttivo a far parte della categoria per avere acquisito particolari meriti negli ambiti di interesse dell’Associazione.
L’adesione del socio ha la durata di un anno solare e si intende rinnovata tacitamente se non è data la disdetta, attraverso comunicazione scritta agli amministratori con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della fine dell’anno.
L’adesione all’Associazione in qualità di socio comporta l’obbligo dell’aderente di osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi, e di corrispondere le quote associative che saranno anno per anno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Gli obblighi sociali decorrono dalla data di ammissione a socio.
I soci hanno diritto di prendere parte a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione, nonché di usufruire dei servizi da essa predisposti.
La qualità di socio dell’Associazione P.R.U.A.Progetto Risorse Umane per l’Autonomia – è assunta a titolo personale e la relativa quota associativa versata è intrasmissibile e non rivalutabile;

Art. 5 Prestazioni d’opera da parte di soggetti volontari
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione può avvalersi di prestazioni personali, volontarie di terzi.
Le prestazioni fornite dai volontari non possono in alcun modo essere retribuite, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di idoneo rendiconto.

Art. 6 Collaboratori non volontari
L’associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Il Consiglio Direttivo può decidere inoltre l’assunzione di eventuali dipendenti dell’associazione, previa autorizzazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci
Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
È diritto, nonché dovere morale, di ogni socio collaborare alla realizzazione delle attività dell’Associazione, secondo le proprie possibilità, partecipando alle riunioni dell’Associazione ed alle sue iniziative, dando il proprio contributo, anche se minimo.
Hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione delle cariche direttive dell’associazione i soci fondatori ed ordinari dell’Associazione.
Ogni socio ha il dovere di sostenere le finalità dell’associazione e può farsi portavoce delle istanze dell’Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, poiché la semplice qualità di socio non dà diritto alla rappresentanza esterna dell’associazione.

Art. 8 Decadenza dalla qualità di socio
La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni o per esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediate lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta agli amministratori, fatta pervenire almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea, per infrazioni a disposizioni statutarie o a deliberati assembleari, oltre che per altri gravi motivi.
Sono cause di esclusione a titolo esemplificativo:
a) la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali;
b) la morosità del socio nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo;
c) l’arrecare danni morali o materiali all’Associazione in qualsivoglia modo da parte del socio;
d) l’eventuale riprovevole condotta tenuta dal socio nei confronti dell’Associazione;
e) l’aver compiuto atti che ledono l’onorabilità o che siano incompatibili con l’indirizzo e gli scopi dell’Associazione.
L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri.
Il relativo provvedimento è comunicato al socio interessato, a cura del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il socio dichiarato espulso per qualsiasi causa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di pretendere alcuna quota del patrimonio sociale, rimborsi o corrispettivi ad alcun titolo.
Il socio escluso per morosità può, dietro domanda, essere riammesso pagando una nuova tassa d’iscrizione, dopo almeno 6 mesi dall’avvenuta radiazione.
La riammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO III – Gli Organi Sociali

Art. 9 Descrizione degli organi sociali
L’Associazione P.R.U.A., è costituita dai seguenti organi:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) 2 Presidenti ed un Segretario – Tesoriere;
d) Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese affrontate dai componenti nell’espletamento dei loro incarichi.

Art. 10 Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è competente per le questioni inerenti la vita sociale. Ha potere di controllo sull’operato dei membri degli altri organi sociali e ne fanno parte tutti i soci dell’Associazione alla data di convocazione.
Le sedute e le deliberazioni dell’Assemblea sono valide in presenza di almeno i 2/3 dei soci in prima convocazione, In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a tre giorni.
Essa è convocata dai Presidenti o dal membro più anziano per età del Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta o telematica (posta elettronica), spedita almeno sette giorni prima, indicante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.
L’Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, di cui una volta per l’approvazione del bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 degli associati.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio a ciò espressamente delegato con atto scritto. Al singolo socio non può essere conferita più di una delega.
L’Assemblea è presieduta dai Presidenti del Consiglio Direttivo o, in loro mancanza, l’Assemblea elegge il Presidente.
L’Assemblea, inoltre, nomina il Segretario per la redazione del verbale da redigere nell’apposito libro, che rimane a disposizione dei soci.

Art. 11 Compiti dell’Assemblea dei Soci
Compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a) discutere e definire gli obiettivi dell’associazione;
b) eleggere il Consiglio Direttivo ed i Presidenti dell’Associazione;
c) nominare i Revisori dei Conti;
d) approvare il bilancio d’esercizio;
e) esprime pareri sull’attività svolta e sulla programmazione delle attività future;
f) proporre iniziative da intraprendere e suggerire le modalità di realizzazione;
g) decide la destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione in occasione dell’approvazione del bbilancio d’esercizio;
h) autorizzare il Consiglio Direttivo ad assumere dipendenti dell’associazione;
i) deliberare sull’ammissione dei soci ordinari su proposta del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea stessa con la maggioranza indicata al punto 4.
Compiti dell’assemblea straordinaria sono:
a) approvare le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione;
b) sollevare dal proprio incarico i membri del Consiglio Direttivo che attuino una condotta illecita, violando gravemente le norme del presente Statuto;
c) dichiarare lo scioglimento dell’associazione e decidere sulla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 26.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in seduta straordinaria dai Presidenti oppure da almeno il 30% dei soci dell’associazione o da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto devono essere presenti almeno i 2/3 degli associati ed occorre la maggioranza assoluta dei voti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi ultimo comma dell’art. 21 c.c. .
Le convocazioni dell’assemblea straordinaria sono comunicate ai soci tramite lettera, posta elettronica, o indicazione nel notiziario dell’associazione, almeno 15 giorni prima.
In presenza di un numero inferiore di soci, l’Assemblea deve essere riconvocata non prima di cinque giorni ed entro 30 giorni, seguenti la data della prima convocazione.

Art. 12 I Presidenti
L’Associazione P.R.U.A. al fine di voler sottolineare il proprio ruolo di portatrice dei valori dell’innovazione e della pluralità culturale e sociale, stabilisce che la Presidenza sia rivestita unitariamente da due Presidenti, rispettivamente un uomo e una donna, fatta eccezione l’eventuale indisponibilità di soci, di sesso opposto, che intendano rivestire tale carica.
I Presidenti, congiuntamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza legale dell’associazione sia in giudizio sia nei confronti dei terzi.
Ai Presidenti spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione.
Essi controllano e garantiscono l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e presiedono le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
I Presidenti possono delegare ad uno o più dei membri del Consiglio direttivo parte dei propri compiti in via transitoria.
In caso d’inadempienza di entrambi, le funzioni dei Presidenti sono esercitate dal Segretario in carica, ferma restando l’incompatibilità tra l’incarico di Presidente e quello di Segretario.

Art. 13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 persone nominate dall’Assemblea scegliendoli tra i soci fondatori ed ordinari. Di esso fanno parte di diritto i Presidenti dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria almeno bimestralmente dai Presidenti che ne assicurano il regolare funzionamento.
È compito del Consiglio Direttivo eleggere tra i propri membri il Segretario – Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza semplice dei voti.
I consiglieri che per quattro sedute consecutive non intervengono alla riunione del Consiglio senza giustificato motivo, sono considerati decaduti.
I consiglieri decaduti o dimissionari sono sostituiti nella successiva assemblea dei soci appositamente convocata.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione per quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea.
In via semplificativa, ma non esaustiva, il Consiglio:
a) delibera sull’ammissione di nuovi soci;
b) delibera sull’esclusione e recesso, sentito il parere dell’Assemblea;
c) determina l’ammontare delle quote associative;
d) delibera su tutte le materie enunciate all’art. 2 del presente statuto, osservate le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo statuto medesimo;
e) emana regolamenti e disposizioni per l’amministrazione e l’organizzazione dell’Associazione;
f) attribuisce incarichi e compiti tra gli associati e stabilisce eventuali compensi o rimborsi spese;
g) promuove manifestazioni, cura i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi, amministra il patrimonio sociale autorizzando spese, assume e licenzia collaboratori e personale dipendente, prevedendone gli emolumenti ed istituisce sedi secondarie entro l’ambito nazionale ed internazionale;
h) autorizza il presidente alla stipula di contratti e convenzioni d’ogni genere.
i) redige, discute ed approva il bilancio preventivo ed il suo conto consuntivo, prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
j) fissa la data e il luogo dell’Assemblea dei Soci, stabilendo l’ordine del giorno su proposta dei Presidenti e del Segretario;
Di ogni seduta viene redatto verbale iscritto nell’apposito libro, che rimane a disposizione dei soci.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e sono prese a maggioranza semplice.
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione amministrativa, l’avviamento ed il coordinamento delle iniziative dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce quali tra i suoi membri, oltre ai Presidenti, siano investiti della possibilità di movimentare i conti correnti postali e bancari dell’associazione, indicando, eventualmente, anche i limiti di tale facoltà.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti
La gestione dell’Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, anche tra i non soci, dura in carica tre anni e si compone di tre membri rieleggibili.
I Revisori dei Conti verificano i registri contabili apponendo la loro firma, esaminano i conti che hanno formato la base del bilancio, attestano l’esattezza e la corrispondenza con le pezze di appoggio e ne riferiscono annualmente all’Assemblea dei Soci.
Ove riscontrino irregolarità contabili, devono riferirne con urgenza al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci.

Art. 15 I Comitati Tecnici Scientifici
L’Associazione si avvale, per la migliore realizzazione della sua attività, della collaborazione di Comitati Tecnici Scientifici, composti da personalità o Enti anche non facenti parte dell’Associazione e successivamente designate, che, ad alto livello, sono impegnati nel campo della ricerca nei settori di interesse sopra individuati.

Art. 16 Segretario – Tesoriere
Il Segretario – Tesoriere ha il compito di redigere e sottoscrivere i verbali di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e l’inventario annuale dei beni dell’associazione.
I verbali e le deliberazioni degli organismi dirigenti, gli inventari annuali e i bilanci d’esercizio approvati devono essere inseriti in un registro delle deliberazioni, conservato presso la sede dell’associazione, consentendone la visione a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente. Ha altresì il compito di curare la regolare tenuta del libro dei soci.

CAPITOLO IV – Votazioni ed elezioni

Art. 17 Svolgimento delle votazioni
Ogni socio ha un voto. E’ ammessa l’espressione del voto mediante delega ad altro socio, od anche per corrispondenza. Al singolo socio non può essere conferita più di una delega.
L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Lo svolgimento delle votazioni per l’elezione delle cariche direttive da parte dell’Assemblea dei soci è coordinato dal Consiglio direttivo uscente.

Art. 18 Elezione dei Presidenti
I Presidenti dell’Associazione, un uomo ed una donna, sono eletti a maggioranza, con cadenza triennale, dall’Assemblea dei soci.
I Presidenti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 19 Elezione del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti
Il Consiglio Direttivo ed il collegio dei Revisori dei conti, è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti validi, fino al concorrere del numero massimo di membri eleggibile.

CAPITOLO V – Contabilità e bilancio

Art. 20 Esercizio finanziario
L’esercizio sociale ha durata annuale con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre. Il bilancio d’esercizio è approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Art. 21 Contabilità
La contabilità dell’Associazione deve essere tenuta predisponendo scritture cronologiche e sistematiche, atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Da essa devono risultare le spese e gli incassi, i crediti e i debiti dell’associazione, con evidenziazione delle operazioni derivanti dalle eventuali attività connesse svolte dall’associazione.

Art. 22 Bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio dell’Associazione, la cui struttura è formulata autonomamente, deve presentare:
a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione;
b) la situazione economica dell’associazione, con l’evidenziazione degli utili conseguiti e delle eventuali perdite subite,
c) nonché dei contributi o dei lasciti ricevuti;
d) l’inventario dei beni di proprietà dell’associazione alla data di chiusura dell’esercizio.
L’avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci deve essere resa nota ai soci dell’Associazione tramite lettera, messaggio di posta elettronica o indicazione nel notiziario dell’associazione, inviati entro 60 giorni dall’approvazione e contenenti una copia sintetica del bilancio stesso.

CAPITOLO VI – Scioglimento dell’associazione e disposizioni generali

Art. 23 Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione dovrà essere presa dall’Assemblea dei soci e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti dei soci ordinari e fondatori iscritti all’associazione alla data della decisione. L’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 24 Devoluzione del patrimonio dell’Associazione
L’eventuale patrimonio netto che residua dopo l’esaurimento della liquidazione, conseguente allo scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, sarà devoluto ad altri Enti non Commerciali con sede in Palermo o provincia, e operanti nel medesimo settore di attività dell’Associazione P.R.U.A., oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all ‘art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La decisione spetta all’Assemblea dei soci.

Art. 25 Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti. 

Palermo, 9 Novembre 2001

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